Il verbo indagare deriva dal latino indagare, cioè dare la caccia. È composto dal suffisso ind, che significa dentro e dal verbo ago conduco. L’oggetto dell’indagine nel passato era un qualcosa di sfuggente e imprevedibile, mentre oggi, indagare è comprende ricerche accurate e sistematiche su qualcosa o qualcuno al fine di produrre conoscenza. Nel processo di giudizio delle informazioni raccolte non abbandonare mai il senso critico. Esplorare, individuare, raccogliere, tenendo sempre una distanza critica che consenta di non innamorarsi di un’ipotesi.
L’investigazione è il momento più alto del processo conoscitivo tipicamente umano: un tentativo fallibile e precario di ridurre l’incertezza, ovvero di passare dal livello più disordinato che offre incertezza ad un livello più studiato e controllato.
Oltre ad avere un’accezione più ampia, applicabile a diversi settori delle attività umane, il termine investigare ha una valenza strettamente professionale, riferibile nella sfera pubblica, all’attività compiuta dai tecnici dell’ambito giudiziario e giuridico ed in quella privata all’attività svolta dall’investigatore privato a Roma e in tutta Italia.
Ancora oggi, la figura dell’investigatore privato, per molti, rimane ancora avvolta nel mistero, anche probabilmente a causa della propensione comune ad idealizzare la figura, o ad accostarla ai protagonisti di romanzi, film e serie TV. Ad ogni modo, l’investigatore privato italiano per agire a Roma e dintorni., in qualità di consulente tecnico della difesa farà la sua comparsa nel codice di procedura penale del 1989 con l’entrata in vigore delle “Norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del nuovo codice di procedura penale”.
Il secondo comma dell’art. 38 nonostante fosse considerato da subito scarno e generico, riconosceva al difensore la possibilità di delegare le indagini a “investigatori privati autorizzati”. Il sistema accusatorio italiano fino all’emanazione della L. 397 del 2000 era di fatto monco, non prevedendo sistema di leggi nazionale, un’espressa disciplina sulle indagini difensive che potesse garantire a tutte le parti (tanto al P.M. quanto alle parti private) pieno rispetto di quello che viene definito “diritto alla prova”.
Le importanti novità introdotte nei nuovi documenti hanno lavorato sul ruolo dell’investigatore privato italiano all’interno del processo penale, prevedendo che su incarico del difensore possa svolgere indagini ed operazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.
Le attività standard dell’investigatore riguardano: il colloquio non documentato, la ricezione di una dichiarazione scritta, l’assunzione di informazioni (art. 391-bis c.p.p.), la documentazione di dichiarazioni e informazioni ricevute (art.391-ter c.p.p.), la richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione (art. 391-quater c.p.p.), l’accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico (art.391-sexies c.p.p.)
Tra le lavorazioni non standard o atipiche rientrano tutte quelle attività che non sono espressamente disciplinate dal codice di rito, che non sono da questo vietate o attribuite dalla legge esclusivamente alla magistratura e/o polizia giudiziaria. Tra queste vi è l’osservazione statica e dinamica anche attraverso strumenti elettronici.
L’attività investigativa del detective privato non è però, ovviamente, circoscritta all’ambito penale, potendo esso svolgere le sue funzioni anche in relazione a comportamenti che non costituiscono un crimine ma un illecito civile, amministrativo o che afferiscono ad una controversia civile. Le attività di indagine non possono invece sostanziarsi nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria del dipendente né nel controllo dell’adempimento diligente delle mansioni che è invece riservato al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.
In un momento così delicato è importante affidarsi ad un investigatore privato a Roma affinché vengano riscontrati elementi volti a far valere o difendere in sede giudiziaria l’esclusivo interesse morale e materiale della prole.
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